I requisiti del testamento olografo

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione (ord. n. 25936 del 24 settembre 2021) è intervenuta in tema di testamento olografo, richiamando alcuni principi fondamentali.

Come noto, l’art. 602 del codice civile prevede che il testamento olografo debba essere scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore. Benché presenti alcuni svantaggi legati alla possibilità di smarrimento, soppressione o falsificazione, il testamento olografo presenta il grande vantaggio della semplicità, della segretezza e della facilità di redazione.

Per essere valido, il testamento olografo deve essere redatto di pugno del testatore tanto nel testo quanto nella data e, naturalmente, nella firma. L’autografia deve rispondere a due caratteri fondamentali: la personalità, ossia la sicura provenienza da parte del testatore, e l’abitualità, ossia che la grafia deve essere quella usata abitualmente dal testatore. Pertanto, sono nulli, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore (ad esempio una scrittura a macchina, moduli precompilati, etc.) o scritti con l’intervento di un terzo.

I giudici della Suprema Corte hanno però precisato che, “ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’articolo 602 del codice civile, occorrendo, altresì, l’accertamento della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso”.