Il Tribunale di Bari, con sentenza dell’11 settembre 2019, n. 3401, da poco passata in giudicato, ha annullato una cartella esattoriale per oltre 13 milioni di euro (relativa a presunte sanzioni irrogate dal Ministero delle Politiche Agricole), emessa nei confronti di un contribuente.
Il contribuente aveva sempre sostenuto di essere venuto a conoscenza della cartella esattoriale (risalente al 2001) solo una volta ricevuta l’intimazione di pagamento nel corso del 2015.
Come spesso accade, sono risultate vane le richieste di annullamento presentate in via amministrativa da parte del contribuente che dunque è stato costretto ad agire giudizialmente.
Il giudice ha accertato che la cartella di pagamento originale non era mai stata notificata all’ignaro contribuente e che, in ogni caso, le pretese vantate dal Ministero delle Politiche agricole erano ormai prescritte da tempo.
Il giudice a pagina 4 della sentenza dichiara “Va osservato che, come si evince dall’atto impugnato, la pretesa impositiva sottesa all’intimazione opposta, notificata l’11.07.2015, rinviene il proprio fondamento nella cartella esattoriale n… asseritamente notificata il 24.10.2001. La tesi difensiva del concessionario non può essere condivisa, non essendo stato documentato alcun atto interruttivo della prescrizione. La documentazione versata in atti da Equitalia, infatti, attestante il perfezionamento di taluni procedimenti notificatori nei confronti dell’opponente, non risulta in alcun modo riconducibile alla pretesa impositiva…”.
Come anticipato, la sentenza è oramai definitiva – in quanto non appellata nei termini di legge – e prevede, inoltre, la condanna del concessionario della riscossione al pagamento delle spese legali quantificate in oltre 13.000,00 euro.